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Statuto

AGGIORNATO e APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI SEDUTA STRAORDINARIA

8 MAGGIO 2021

Articolo 1 – Denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c. , un’associazione senza scopo di lucro e senza finalità sindacali

denominata “SYRIO – SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE OSTETRICO-GINECOLOGICO-NEONATALI”.

La sede sociale è fissata in Torino, Via Gioberti 71. La modifica della sede sociale è deliberata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere ratificata dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può costituire, trasferire e chiudere altre sedi operative dell’Associazione, collocate in Italia o all’Estero.

“Syrio” può istituire, anche temporaneamente sedi distaccate di rappresentanza regionale e nelle Province autonome, su proposta del Consiglio Direttivo sentiti i soci residenti nelle relative Regioni o Province Autonome, regolate da apposito regolamento.

La società ha rilevanza di carattere nazionale con rappresentanza di almeno 12 (dodici) Regioni e Province Autonome.

L'Atto costitutivo di cui è atto integrante del presente statuto, registrato a Torino presso l’Agenzia delle Entrate 2° Ufficio il 1 giugno 2015 al n. 1181/ 1T.

Articolo 2 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 – Scopo

La società Syrio si prefigge lo scopo di:

– promuovere il progresso e la diffusione delle conoscenze scientifiche ostetrico-ginecologico-neonatali in ambito clinico, socio-assistenziale, formativo, anche attraverso la ricerca sperimentale ed applicata;

– favorire i rapporti con i professionisti di altre discipline,

– stabilire relazioni scientifiche con analoghe società/associazioni italiane ed estere e

– partecipare ad organismi istituzionali, enti nazionali, regionali e locali aventi scopi analoghi o affini a quelli della Società stessa;

– elaborare, aggiornare e diffondere indirizzi e linee guida per il miglioramento della pratica assistenziale con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, di consulenza, palliative, riabilitative e di medicina egale in ambito assistenziale ostetrico-ginecologico-neonatale, nonché buone pratiche ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della legge 8.03.2017, n. 24;

– promuovere iniziative comuni, disgiuntamente o congiuntamente con altri Enti i cui scopi o ambiti di operatività siano analoghi a quelli della Società stessa.

Nello specifico la società Syrio persegue le seguenti scopi:

a) favorire il progresso culturale delle Scienze ostetrico-ginecologico-neonatali;

b) diffondere e valorizzare la figura dell’Ostetrica/o evidenziandone il ruolo e le competenze specifiche :

– nella gestione della fisiologia in ambito ostetrico-ginecologico-neonatale e – nell’assistenza nei casi di patologia nel medesimo ambito;

c) promuovere progetti di ricerca originali attraverso la rete dei propri associati, anche in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati e altre soietà/associazioni scientifiche, anche internazionali;

d) fornire linee di indirizzo per gli insegnamenti delle Scienze ostetrico-ginecologico-neonatali attraverso un aggiornamento continuo dei saperi specifici;

e) promuovere metodologie di apprendimento innovative nell’ambito della didattica delle scienze ostetricoginecologico-neonatali attraverso la formazione interattiva in aula, FAD e sul campo con affiancamenti in Enti pubblici e privati, Istituti ed associazioni italiane ed internazionali, per favorire esperienze di assistenza basate sui principi di continuità e personalizzazione;

f) promuovere modelli assistenziali e strumenti innovativi e basati sulle buone pratiche nell’ambito della clinica ostetrico-ginecologico-neonatale;

g) collaborare con le Istituzioni, Enti pubblici e privati, istituti ed associazioni italiane ed internazionali, per il progresso delle scienze ostetrico-ginecologico-neonatali e per la valorizzazione della salute riproduttiva nell’età evolutiva e relativa al percorso nascita;

h) fornire consulenza tecnica in ambito gestionale delle scienze ostetrico-ginecologico-neonatali sia nel contesto clinico pubblico che privato, nell’ambito della didattica e di progetti di ricerca di settore, nonché consulenza e progettazione di interventi di miglioramento clinico/organizzativo;

i) elaborare, aggiornare e diffondere indirizzi e linee guida per il miglioramento della pratica assistenziale ostetrico-ginecologico-neonatale, anche in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, proponendo idonei protocolli di validazione e sperimentazione degli stessi;

j) promuovere la cooperazione con altre società scientifiche, nazionali ed internazionali, facilitando la possibilità per i Soci di incrementare i loro scambi culturali;

k) pubblicare un proprio organo di stampa e una rivista scientifica.

Nell’ambito ed in conformità ai propri scopi istituzionali, l’Associazione può svolgere attività commerciali strumentali, accessorie e connesse, operando nel rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio, purché tali attività non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

Articolo 4 – Operatività

L’Associazione, per il perseguimento degli scopi statutari, può collaborare con qualsiasi Istituzione pubblica o privata e può avvalersi delle competenze di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato anche ricorrendo ai dei propri Associati.

Le attività di servizio nei confronti dell’Associazione svolte dagli Associati e dai componenti del Consiglio Direttivo sono effettuate a titolo gratuito.

Eventuali spese sostenute verranno riconosciute secondo modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La società Syrio e gli organi di cui all’art. 11 svolgono le attività inerenti agli scopi indicati nell’art.3, in completa autonomia e indipendenza, e non attuano o partecipano ad attività imprenditoriali, fatta eccezione delle attivita' svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) attenendosi alla normativa Age.na.s..

Articolo 5 – Struttura

L’Associazione può essere strutturata in Sezioni Regionali, regolate da specifiche linee guida generali definite dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esser federata, confederata o affiliata con altre Associazioni, nazionali o internazionali, aventi caratteristiche e scopi sociali analoghi o convergenti o affini, sempre mantenendo la propria autonomia statutaria, giuridica e funzionale.

Articolo 6 – Soci

Possono essere soci dell’Associazione le ostetriche/ci, tutti i soggetti che svolgono una regolare attività nell’ambito delle scienze ostetrico-ginecologo-neonatali o studenti che sono iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo abilitante di ostetrica/o.

Il domicilio dei soci, anche di posta elettronica, sarà quello dichiarato al momento dell’ammissione; è onere del socio comunicare al Consiglio Direttivo ogni successiva variazione.

Articolo 7 – Categorie di Soci

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori: sono soci fondatori dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione stessa; detti soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale pari a quella stabilita per ogni esercizio per i Soci Ordinari;

b) Soci Ordinari: sono soci ordinari i soci che sono ammessi successivamente alla costituzione e che sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita ogni esercizio dal Consiglio Direttivo;

c) Soci Onorari: sono soci onorari quelli nominati tali all’unanimità dal Consiglio Direttivo in considerazione della loro opera per lo sviluppo e l’affermazione delle scienze ostetrico-ginecologo-neonatali; detti soci possono appartenere anche ad altre discipline scientifiche;

d) Soci Sostenitori: sono soci sostenitori le persone fisiche e gli Enti pubblici e privati, anche di carattere associativo e le Cooperative, che contribuiscono economicamente all’attività dell’Associazione, sottoscrivendo annualmente la speciale quota che, di anno in anno, viene appositamente determinata dal Consiglio Direttivo.

La continuità di appartenenza all’Associazione è attestata dalla quota associativa che deve essere corrisposta entro e non oltre il 31 marzo dell’anno di riferimento.

In caso di mancato pagamento nel termine previsto, non sanato nei due mesi successivi, il socio iscritto perde la qualità di socio, ai sensi del successivo art. 9.

Articolo 8 – Ammissione nuovi Soci

L’ammissione di nuovi soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

Chi intende aderire all’Associazione deve:

– rivolgere espressa domanda recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamento,

– produrre un “curriculum vitae”.

Il nuovo socio è tenuto a versare la quota associativa prevista per la sua categoria per l’esercizio in corso, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio può recedere in qualunque momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta diritto alcuno al rimborso, neppure parziale, di quanto versato.

Articolo 9 – Esclusione dei Soci

La qualità di socio si perde, oltre che per decesso e recesso, per esclusione.

L’esclusione è deliberata:

– dal Consiglio Direttivo, in caso di morosità;

– dall’Assemblea dei soci, per gravi e ripetuto inosservanze dello Statuto, del Regolamento e dei principi che li ispirano e per seri motivi accertati e documentati.

L’esclusione è comunicata mediante lettera raccomandata al socio, il quale può proporre impugnazione ai sensi di legge.

Articolo 10 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

– dalle quote associative,

– da apporti di privati, anche soci, o Enti,

– da contributi dello Stato o altri Enti territoriali o Enti Pubblici di qualunque genere,

– da donazioni e/o lasciti testamentari, mobiliari e immobiliari,

– da rimborsi derivanti da convenzioni e

– da ogni altra entrata derivante da attività anche occasionali e/o temporanee.

Le risorse dell’Associazione sono utilizzate per la vita associativa (sede, segreteria, sito internet ed aggiornamento dello stesso, manifestazioni, convegni, iniziative scientifiche e tecniche) e per quant’altro possa contribuire al buon funzionamento dell’Associazione, alla sua immagine e allo sviluppo del settore in cui opera.

Articolo 11 – Organi dell’Associazione

Sono organi elettivi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci,

– il Consiglio Direttivo,

– il Presidente,

– il Vice Presidente,

– il Segretario Generale,

– il Tesoriere,

– il Revisore,

- Il Collegio dei Probiviri,

- Il Comitato Scientifico.

Le cariche associative attribuite agli iscritti non danno diritto a compenso.

Articolo 12 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è costituita dai soci fondatori e da quelli ordinari in regola con il pagamento della quota ed è ordinaria e straordinaria.

Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, anche i Soci onorari e sostenitori.

Articolo 13 - Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, almeno una volta l’anno, in forma ordinaria, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea può essere convocata dal Presidente:

– ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, oppure

– su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo, oppure

– su richiesta scritta e motivata di 2/3 di tutti i Soci Fondatori, o di 1/3 degli Associati aventi diritto di voto.

Il Presidente convoca l’Assemblea con lettera, fax o mail indirizzata ai soci almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Articolo 14 – Competenze dell’Assemblea ordinaria e straordinaria

a) L’Assemblea ordinaria si riunisce per:

– presentare ai Soci la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta,

– approvare il bilancio,

– determinare i programmi, gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, su proposta del Consiglio,

– nominare le cariche sociali.

L’assemblea ordinaria delibera inoltre su qualsiasi argomento venga posto all’ordine del giorno per volontà dal Consiglio Direttivo o su istanza dei soci ai sensi del precedente art. 13 nonchè su quanto la legge espressamente riservi alla sua competenza.

b) L’Assemblea straordinaria delibera:

– sulle modifiche del presente Statuto e

– sullo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 15 – Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di quest’ultimo, dalla Consigliere più anziano di età Il Presidente dell’Assemblea sarà assistito da un segretario dallo stesso nominato.Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio, ma il rappresentante non potrà avere più di tre deleghe per ogni Assemblea.

La delega può esser conferita anche ai membri del Consiglio Direttivo, salvo che per le Assemblee aventi all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio o l’adozione di delibere in merito a responsabilità degli amministratori.

a) L’Assemblea ordinaria: – in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 40% (quaranta per cento) degli aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei presenti, incluse le deleghe. – in seconda convocazione, da tenersi a non meno di 24 ore di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

b) L’Assemblea straordinaria, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo art. 28 – sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 60% (sessanta per cento) degli aventi diritto di voto e – delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che, sia in proprio che per delega, rappresentino almeno:

a. il 51% (cinquantuno per cento) dei presenti e,

b. in tale percentuale, almeno un terzo del numero complessivo dei soci Fondatori.

E’ ammessa la partecipazione alle Assemblee nonchè la votazione delle delibere mediante teleconferenza o videoconferenza purché sia consentito:

– al Presidente, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

– ai partecipanti, di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di ogni Assemblea viene redatto verbale, da riportarsi in apposito libro sociale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

c) Assemblea elettiva. Secondo quanto espresso dagli artt.17-18-…. dello Statuto il rinnovo delle cariche sociali avviene ogni 4 (quattro) anni in occasione dell’Assemblea ordinaria e su convocazione del Consiglio Direttivo.

L’avviso di convocazione è da inviarsi ai soci con diritto al voto tramite posta elettronica almeno 15 giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni. Inoltre dovrà essere diffuso sul sitoweb ufficiale della società.

Durante l’assemblea ordinaria vengono presentati i candidati alle cariche della società. Il Presidente in carica rammenta ai Soci presenti le cariche scadute, i tempi e le modalità di svolgimento delle Elezioni, già resi noti nella convocazione.

I Soci che intendano candidarsi sono invitati a presentare al Presidente di Syrio richiesta scritta e firmata, corredata da sintetico curriculum vitae almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il rispetto di tale termine consentirà alla società di dare adeguata informativa ai Soci del profilo dei candidati, tramite il sito WEB dell’Associazione

Qualora venisse a mancare il numero di candidati sufficienti per cause di forza maggiore, è possibile presentare la propria candidatura entro le ore 24 del giorno antecedente all’apertura del seggio.

La lista dei candidati sarà esposta sul sito web della società, diffusa per email ai soci e pubblicata nella sede del seggio elettorale.

Prima di procedere alle operazioni di voto, viene istituita una Commissione Elettorale, composta dal Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo, e da due Soci ordinari nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Commissione è il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo, il più giovane degli altri membri della Commissione è nominato Segretario della Commissione. Per ogni componente del seggio deve essere nominato un supplente.

La Commissione Elettorale sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni di voto, controlla la regolarità dell’elettore ed espleta le operazioni di scrutinio dei voti, stilando la graduatoria finale dei candidati.

Le operazioni di voto possono essere effettuate anche per via telematica, nel rispetto delle procedure indicate dalla società in specifiche linee guida.

Il presidente con il supporto del Consiglio Direttivo curerà la preparazione del materiale elettorale. Le votazioni avvengono con voto segreto dopo la verifica dell’identità dell’elettore e del suo diritto di voto. Ogni Socio con diritto di voto (appartenere al profilo ostetrico) riceve una scheda sulla quale devono essere espresse le scelte di voto. Dopo l’espressione del voto le schede sono depositate nelle apposite urne poste dinanzi alla Presidenza del seggio.

La scheda è considerata valida anche se non sono indicati tutti nove i nominativi dei componenti il consiglio direttivo.

Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale stila la graduatoria finale e la graduatoria degli eletti

Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il vincitore più giovane di età

Il presidente del seggio o uno dei membri della Commissione Elettorale redige un verbale di tutte le operazioni di voto e di scrutinio; di tale verbale, sottoscritto da tutti i membri della Commissione Elettorale, viene data pubblica lettura a cura del Presidente della Commissione Elettorale.

Il Presidente della Commissione Elettorale dovrà provvedere a far pervenire il verbale originale citato con allegate eventuali schede nulle, alla segreteria di Syrio ai fini dell’acquisizione degli atti, entro le 36 ore successive dalla data delle elezioni avvenute. Inoltre dovrà comunicare il risultato delle elezioni ai neoeletti componenti del Consiglio Direttivo. Il neoeletto più anziano dovrà riunire il neoconsiglio entro otto giorni dalle avvenute elezioni per la distribuzione delle cariche.

Le operazioni di voto effettuate non in conformità con il presente regolamento possono essere impugnate dai Soci, purché il loro dissenso sia stato verbalizzato dalla Commissione Elettorale, mediante ricorso scritto che dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data delle operazioni di voto.

Il Consiglio Direttivo può comunque predisporre delle linee guida generali per meglio disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle procedure elettorali ad integrazione del suddetto regolamento

Articolo 16 – Consiglio Direttivo durata e nomina

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina.

Detti membri durano in carica per quattro esercizi e possono essere rieletti, ad eccezione del primo Consiglio che durerà in carica per cinque esercizi.

I membri del primo Consiglio Direttivo sono nominati tra i Soci Fondatori in sede di atto costitutivo.

I Consigli successivi sono eletti dall’Assemblea ordinaria e sono composti per la maggioranza dei suoi membri da Soci Fondatori e per il resto anche da Soci Ordinari.

Articolo 17 – Convocazione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

Lo stesso si riunisce presso la sede sociale almeno una volta l’anno per deliberare sul bilancio, sui programmi, sugli indirizzi e le direttive da sottoporre all’Assemblea e sulle materie di sua competenza secondo lo Statuto.

La convocazione avviene mediante avviso con lettera, fax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, ma almeno tre giorni prima in caso di assoluta urgenza.

In assenza di avviso, sono comunque regolarmente costituite le riunioni del Consiglio ove siano presenti tutti i membri.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

E’ ammessa la partecipazione alle riunioni, nonchè la votazione delle delibere, mediante teleconferenza o videoconferenza, con le stesse modalità previste, per l’Assemblea, al precedente art. 15, ultimo comma.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, da riportarsi in apposito libro sociale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dallo stesso designato. Ove venga meno un membro del Consiglio Direttivo per decesso, dimissioni o altra grave causa che gli impedisca di partecipare, consiglieri restanti coopteranno un nuovo consigliere al posto del membro da sostituire, scegliendolo tra i soci aventi diritto di voto. Il Consigliere cooptato rimane in carica sino alla successiva assemblea, nella quale la sua nomina verrà sottoposta a ratifica. Il nuovo consigliere resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo: funzioni e poteri

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte di tali poteri al Presidente o a un Consigliere.

Il Consiglio Direttivo:

– convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria, formando l’ordine del giorno,

– propone all’Assemblea gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione,

– predispone il bilancio accompagnato dalla relazione annuale sull’attività,

– delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci,

– stabilisce le quote annuali per le differenti categorie di soci,

– elabora il Regolamento dell’Associazione di cui al successivo art. 22.

Articolo 19 – Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario Generale, Revisore dei Conti

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla sua elezione, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, provvede a nominare il Presidente, il Vice-Presidente e le altre cariche previste dallo Statuto.

Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di urgenza il Presidente esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nel corso della prima riunione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Tesoriere, eletto all’interno del Consiglio Direttivo, è il delegato all’operatività economico – finanziaria dell’Associazione, aggiorna i libri sociali, firma la corrispondenza interna dell’Associazione, svolge funzioni amministrative ed opera secondo le direttive e le deleghe del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non soci, è l’organo di coordinamento tra i soci e il Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Revisore dei Conti

L’Assemblea nomina un Revisore dei Conti, il quale rimane in carica quattro esercizi (il primo per cinque), è rieleggibile e ha diritto a compenso, che viene stabilito dall’Assemblea stessa all’atto della nomina.

Il Revisore controlla il rendiconto finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo e presenta annualmente la propria relazione all’Assemblea.

Articolo 21 – Esercizio sociale e Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni socio ha diritto di visionare, presso la sede sociale, la bozza del bilancio prima dell’Assemblea.

A tal fine il Consiglio Direttivo deve depositare detta bozza presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche indirettamente, utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo precise disposizioni di legge al riguardo.

Gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle strettamente ad esse collegate.

I bilanci sono pubblicati sul sito istituzionale di Syrio www.syrio.org

Articolo 22 – Regolamento interno

Il Regolamento è redatto dal Consiglio Direttivo, regola la vita interna dell’Associazione, contiene le norme specifiche per l’attuazione del presente Statuto ed è vincolante per gli Associati.

Articolo 23 – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione è sciolta con delibera assunta in un’Assemblea straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole dei quattro quinti del totale dei Soci aventi diritto di voto e dei quattro quinti dei Soci Fondatori iscritti all’Assemblea.

La medesima Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

Le attività residue patrimoniali sono devolute, con apposita delibera, in favore di Enti con finalità analoghe e/o a scopi di beneficenza.

Articolo 24 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Libro I Titolo II del Codice Civile e ogni altra legge vigente in materia.

ARTT ex-novo

Articolo 25 Collegio dei Probiviri

Al Collegio dei Probiviri è demandata dal Consiglio la risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra soci e soci, tra soci e la società, tra le società partecipanti alla società “Syrio”, relativamente alla attività sociale.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione, ed il suo lodo sarà proposto alla valutazione dell’Assemblea, che deciderà a maggioranza semplice.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia, inoltre, con parere non vincolante, in ordine a deferimenti e su decisioni di esclusione o non ammissione, pronunciate dal Consiglio Direttivo, su istanza degli esclusi o non ammessi.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni altra questione deferitagli dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri può essere eletto consecutivamente per due soli mandati.

Articolo 26 – Comitato scientifico e comitati di consulenza e commissioni.

È istituito un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione

tecnico-scientifica di settore.

Svolge funzioni di consulenza, indirizzo e valutazione su mandato del Consiglio Direttivo. Viene consultato per le scelte relative agli indirizzi delle linee di ricerca, per le pubblicazioni scientifiche e i lavori della società “Syrio” e ne verifica i risultati.

Il Comitato Scientifico nella valutazione riveste un ruolo fondamentale nel processo di crescita e di disseminazione della conoscenza scientifica, per la verifica e il controllo della qualità delle attività e della produzione tecnico-scientifica svolte dalla Società, si avvale degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunita' scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra esperti nel settore in cui opera “Syrio” e nel settore del diritto, anche tra coloro che fanno parte dello stesso Consiglio Direttivo.

Fanno parte di diritto del Comitato Scientifico il Presidente e/o il Vice Presidente di “Syrio”.

Uno dei componenti assume la funzione di coordinamento con approvazione unanime da parte di tutti i componenti del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Durano in carica fino all’espletamento dell’incarico ricevuto e comunque cessano alla scadenza del Consiglio che li ha nominati; sono costituiti da un massimo di 9 (nove) componenti coordinati da uno o più Coordinatori.

Possono essere nominate commissioni all’interno dal Consiglio Direttivo per svolgere attività di specifico interesse per la Società.

Le Commissioni sono espressione del Consiglio Direttivo “Syrio”, e al Consiglio rispondono.

Articolo 27– Istituzione sito web

La “Syrio” istituisce un sito web istituzionale, aggiornato costantemente, dove verrà pubblicata l’attività scientifica, i bilanci i e gli eventuali incarichi retribuiti ed ogni altra informazione riguardante la società stessa.

Il sito web avrà anche finalità di comunicazione a tutti gli iscritti dell’attività poste in essere dalla “Syrio” con pubblicazione, appunto, dei lavori e dei documenti realizzati.

Articolo 28 – Conflitto di interessi ed incompatibilità

Conformemente a quanto previsto all’art.2290 c.c., non possono essere eletti membri in organi gestionali ed amministrativi della “Syrio” coloro i quali risultino titolari di cariche direttive e/o amministrative in enti commerciali e/o in associazioni che, per natura e tipologia della loro attività, possano essere considerati concorrenti o in conflitto di interesse con “Syrio”.

Anche in assenza di una specifica situazione di incompatibilità ogni membro di un organo gestionale dovrà astenersi dal partecipare con il proprio voto alle deliberazioni riguardanti tutte quelle operazioni nelle quali, essendo direttamente coinvolti interessi personali dello stesso o, comunque, dei suoi familiari più vicini sia rilevabile una situazione di conflitto di interessi.

La “Syrio” si impegna ad adottare un regolamento in tema di incompatibilità e di conflitto di interessi, in osservanza alla normativa vigente.

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