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Regolamento  SYRIO

 

TITOLO I – REGOLAMENTO

Art.1 -Definizione e struttura

Il regolamento come previsto nell’art.  22 dello statuto di Syrio,  integra le norme dello stesso Statuto, ne ha  la stessa efficacia normativa e definisce alcune  delle modalità applicative.

Il Regolamento è redatto e proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.

Ogni sezione del presente regolamento può essere maggiormente esplicitata con ulteriori integrazioni ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga utile, sempre su approvazione dell’Assemblea.

TITOLO II – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 3 – Denominazione e marchio

La denominazione di SYRIO – Società Italiana di Scienze ostetrico-ginecologico-neonatali è anche un marchio di proprietà di  SYRIO stessa con il quale possono essere contraddistinte solo iniziative di ordine scientifico culturale organizzativo intraprese nell’interesse della società. Tale marchio oltre che utilizzato nell’ambito delle attività e delle funzioni svolte dagli organi dell’associazione può essere liberamente utilizzato dagli organismi della associazione con l’indicazione dell’organismo stesso. Ogni altro utilizzo del marchio da parte di soggetti diversi o di terzi è vietato salvo preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Variazione sede  legale

L’associazione ha sede in Torino, Via Gioberti 71.  il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la variazione della sede legale della Società  che dovrà essere approvata dall’Assemblea degli iscritti. 

Art. 5 – Sedi regionali e compiti dei delegati

La società si articola in sedi regionali rappresentative nell’ambito delle prerogative statutarie e regolate da specifiche linee guida generali definite dal Consiglio Direttivo. E’ nominato dal Consiglio Direttivo un delegato per ogni singola Regione fra i soci in regola. Il compito dei delegati regionali è di promuovere il decentramento delle attività dell’Associazione pur sempre coordinate dal Consiglio Direttivo. Ad essi spetta l’organizzazione di convegni e corsi di formazione, attività scientifica  e di ogni altra attività inerente le finalità di Syrio, autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo favorisce la costituzione di Gruppi Regionali. Un gruppo Regionale o Interregionale è organicamente costituito quando la sua costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di sedi, in ogni  regione o area geografica multiregionale del territorio nazionale,  oltre che per frazioni di regione o provincia, sulla base di linee guida generali stilate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Rapporti Intersocietari

E’ compito del Consiglio Direttivo stabilire rapporti con altre Associazioni nazionali o internazionali, aventi caratteristiche e scopi sociali analoghi o convergenti o affini, al fine di promuovere il progresso delle scienze ostetrico-ginecologico-neonatali. Su decisione del Consiglio Direttivo l’associazione può essere federata o confederata o affiliata con altre associazioni nazionali ed internazionali,  di cui sopra, sempre mantenendo la propria autonomia statutaria, giuridica e funzionale.

Art. 7 – Scopi

Gli scopi e le finalità della società sono  espressi nell’art. 3   dello Statuto.

TITOLO III – ISCRIZIONI—DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 8 – Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari coloro che sono in possesso del titolo abilitante di ostetrica/o o studenti frequentanti il  corso di laurea in ostetricia. La domanda di ammissione alla società  deve essere inviata alla Segreteria di Syrio e redatta con le seguenti modalità:

  1. Compilare l’apposito modulo da richiedersi alla Segreteria centrale o tramite sito internet dell’Associazione, ad esso deve essere allegato il curriculum, il  consenso per il trattamento dei dati secondo la nota informativa allegata alla domanda e deve provvedere al versamento della quota associativa secondo quanto previsto.

  2. Le domande di ammissione verranno esaminate ed accettate Consiglio Direttivo. Qualora non venissero approvate, la Segreteria dell’Associazione provvederà a darne comunicazione all’interessato

Art. 9 – Soci fondatori

I Soci Fondatori sono i soci sottoscrittori dell’atto costitutivo che hanno costituito della società  ed hanno versato il contributo iniziale per la costituzione del patrimonio. Possono svolgere attività didattica, di ricerca, di promozione e ogni altra attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali. I Soci Fondatori fanno parte di diritto all’Assemblea finché   rimangono membri dell’Associazione in regola con la quota annua associativa.

Art. 10 – Diritti

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dalla società. I Soci ordinari e i soci fondatori godono il diritto di partecipare alle elezioni degli organi sociali, se in regola con il pagamento quota annuale e godono dei diritti di informazione e di controllo.

Art. 11 – Doveri

I Soci, ad esclusione di quelli Onorari , sono tenuti al pagamento di una quota annua a cominciare dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento  in cui è acquisita la qualifica di Socio sino al 31 Dicembre. Tutti i Soci sono tenuti a non svolgere attività contraria ed incompatibile con gli scopi e le finalità. dell’Associazione e contraria alla deontologia professionale. Il comportamento verso gli altri Soci ed all’esterno della società  è attuato secondo i principi deontologici.

Per altri aspetti fare riferimento all’art. 7 dello Statuto.

Art. 12 – Soci onorari

1.I candidati a Socio Onorario possono essere proposti al Consiglio Direttivo o da 2 (due) membri del Consiglio Direttivo stesso o da 4 (quattro) soci ordinari.

2. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

3. I soci Onorari: a) hanno diritto di intervenire alle assemblee; b)  non hanno diritto di voto; c)  non possono accedere alle cariche elettive; d.) sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

4. La perdita della nomina di Socio Onorario viene decisa dal Consiglio Direttivo.

5. Detti soci possono appartenere anche ad  altre discipline scientifiche.

Art. 13 – Soci Sostenitori

Sono Sostenitori dell’associazione le persone fisiche, le imprese e gli enti che contribuiscono, in ogni forma consentita dalla legge e dallo Statuto, alle attività istituzionali della società. Possono essere invitati ad intervenire alle Assemblee senza diritto di voto.

Art. 14 – Quote associative

Sono tenuti al pagamento della quota annuale i Soci fondatori e i Soci ordinari:

  1. Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

  2.  2. I Soci sono tenuti a versare entro il 31 marzo  di ogni anno le rispettive quote. Oltre tale data il Tesoriere invierà al Socio moroso un pro-memoria scritto.

Art. 15—Perdita della qualità di Socio.

Le procedure relative all’ Art.11 dello Statuto sono così regolate:

1. le dimissioni volontarie debbono essere comunicate per iscritto dall’interessato, tali dimissioni hanno effetto immediato dopo delibera del Consiglio Direttivo.

2. la decadenza per morosità deriva dal mancato pagamento della quota sociale per l’anno di competenza, dopo che il Socio ne sia stato preavvisato con due avvisi scritti da parte del Tesoriere, al termine del secondo avviso se il Socio non ha provveduto viene  cancellato dalla lista dei Soci di SYRIO

3. la decadenza per indegnità: a. per la perdita dei requisiti richiesti dalle norme statutarie e di regolamentazione, accertata dal Consiglio Direttivo che ne abbia avuto comunque notizia.  b. per condotta palesemente contraria alle leggi dello Stato;  c. per comportamento professionale palesemente contrario alla deontologia professionale; d. quando azioni compiute dal Socio arrechino danno morale o materiale all’Associazione;  e. a causa di manifesto e pubblico uso strumentale della qualifica di Socio ad esclusivo scopo di lucro; f. per non rispetto del regolamento.

Per i provvedimenti di cui al punto 3 il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di acquisire il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, in attesa del quale provvederà a sospendere il Socio, preavvisandolo della procedura in corso. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a convocare tale Socio. La decisione finale rispetto al punto 3 è sancita dalla Assemblea degli associati, sentito il parere del Collegio dei Probiviri. Il Socio decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 16 – Assemblea 

L’’assemblea è costituita  dai soci fondatori e dai quelli ordinari, tutti  in regola con il pagamento della quota. Per la   Convocazione e la validità dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, vedasi le modalità previste dallo Statuto (artt. 13,  14, 15).

Art. 17 – Elezioni cariche sociali – Assemblea elettiva

Secondo quanto espresso dagli artt.16  dello Statuto il rinnovo delle cariche sociali avviene ogni 4 (quattro) anni in occasione dell’Assemblea ordinaria e su convocazione del Consiglio Direttivo.  Per il primo esercizio le cariche sociali rimarranno in carica  5 anni.

L’avviso di convocazione è da inviarsi ai soci con diritto al voto tramite posta elettronica almeno 15  giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni. Inoltre dovrà essere diffuso sul sitoweb  ufficiale della società.

Durante l’assemblea ordinaria vengono presentati i candidati alle cariche della società. Il Presidente in carica rammenta ai Soci presenti le cariche scadute, i tempi e le modalità di svolgimento delle Elezioni, già resi noti nella convocazione.

Per partecipare alle Elezioni Nazionali i Soci ordinari e fondatori (Assemblea elettiva)  devono essere in regola con i versamenti delle quote associative, compresa quella dell’anno in corso; nel caso di contestazione circa il diritto di intervento di un Socio, questo è tenuto a provare con apposita ricevuta il regolare versamento della quota associativa contestata. I Soci ordinari possono rinnovare la quota associativa  anche prima dell’inizio delle operazioni elettorali.

Art. 18 – Candidature

Ogni Socio fondatore e ordinario in regola con le quote associative è eleggibile per il Consiglio Direttivo.

I Soci che intendano candidarsi sono invitati a presentare al Presidente  di Syrio richiesta scritta e firmata, corredata da sintetico curriculum vitae almeno  10  giorni prima della data fissata per le elezioni. Il rispetto di tale termine consentirà alla società  di dare adeguata informativa ai Soci del profilo dei candidati, tramite il sito WEB dell’Associazione   

Qualora venisse a mancare il numero di candidati sufficienti per cause di forza maggiore, è possibile presentare la propria candidatura entro le ore 24 del giorno antecedente all’apertura del seggio.

La lista dei candidati sarà esposta sul sitoweb della società, diffusa per email ai soci e  pubblicata nella sede del seggio elettorale.

Prima di procedere alle operazioni di voto, viene istituita una Commissione Elettorale, composta dal Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo, e da due Soci ordinari nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Commissione è il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo, il più giovane degli altri membri della Commissione è nominato Segretario della Commissione.  Per ogni componente del seggio deve essere nominato un supplente.

La Commissione Elettorale sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni di voto, controlla la regolarità dell’elettore ed espleta le operazioni di scrutinio dei voti, stilando la graduatoria finale dei candidati. 

Prima dell’apertura del Seggio la Commissione Elettorale controlla le schede elettorali.

Art. 19 – Operazioni di voto e di scrutinio

Fermo restando che le operazioni di voto possono essere effettuate per via telematica, nel rispetto delle procedure indicate dalla società in specifiche linee guida.   

Il   presidente con il supporto del Consiglio Direttivo  curerà la preparazione del materiale elettorale cartaceo  e che  farà  pervenire presso la sede dello svolgimento delle operazioni di voto. 

Sulle  schede elettorali verrà posto il  timbro della società  e la  firma del Presidente della commissione. Le votazioni avvengono con voto segreto dopo la verifica dell’identità dell’elettore e del suo diritto di voto. Ogni Socio con diritto di voto riceve una scheda sulla quale devono essere espresse le scelte di voto.  La scheda dovrà riportare il massimo di candidati (nove per il Consiglio Direttivo).  Dopo l’espressione del voto le schede sono depositate nelle apposite urne poste dinanzi alla Presidenza del seggio.  Al termine delle operazioni di voto la Commissione Elettorale procede allo spoglio pubblico delle schede, assegnando le preferenze ai candidati.

La scheda è considerata valida anche se non sono indicati tutti nove i nominativi dei  componenti il consiglio direttivo. La scheda è considerata nulla quando la Commissione Elettorale, a suo insindacabile giudizio, ritiene di non poter assegnare alcuna preferenza a nessun candidato, oppure  quando la scheda contenga elementi ulteriori rispetto alla mera indicazione dei candidati eletti.

Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale stila la graduatoria finale e la graduatoria degli eletti

Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.  In caso di parità  di voti verrà eletto  il vincitore più giovane di età

Il presidente del seggio o uno dei membri della Commissione Elettorale redige un verbale di tutte le operazioni di voto e di scrutinio; di tale verbale, sottoscritto da tutti i membri  della Commissione Elettorale, viene data pubblica lettura a cura del Presidente della Commissione Elettorale.

Il Presidente della Commissione Elettorale dovrà provvedere a far pervenire il verbale  originale citato con allegate eventuali schede nulle, alla segreteria di Syrio ai fini dell’acquisizione degli atti, entro le 36 ore  successive dalla data delle elezioni avvenute. Inoltre dovrà  comunicare  il risultato delle elezioni ai neoeletti componenti del Consiglio Direttivo.  Il neoeletto più anziano dovrà riunire il neoconsiglio  entro otto giorni dalle avvenute elezioni per la distribuzione delle cariche.

Art. 21 – Invalidità ed impugnazione delle operazioni di voto

Le operazioni di voto  effettuate non in conformità con il presente regolamento possono essere impugnate dai Soci, purché il loro dissenso sia stato verbalizzato dalla Commissione Elettorale, mediante ricorso scritto che dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data delle operazioni di voto.

Art. 22 – Linee guida generali per lo svolgimento delle procedure elettorali

Il Consiglio Direttivo può comunque predisporre delle  linee guida generali per meglio disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle procedure elettorali ad integrazione del suddetto regolamento

Art. 23 –  Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo

Per il funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto e alle disposizioni del presente regolamento nei vari titoli (art. 17 e art 18)  Comunque spetta al Consiglio Direttivo:

  • Convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria, formando l’ordine del giorno,

  • deliberare sull’ammissione od esclusione dei Soci;

  • nominare i Soci onorari;

  • definire la quota associativa annua per le differenti categorie di soci.

  • nominare i delegati regionali;

  • nominare i componenti della commissione scientifica

  • autorizzare la costituzione di Gruppi di Studio ed approvare il relativo programma;

  • istituire Commissioni che affrontano argomenti specifici e definire il relativo programma;

  • Elabora e propone eventuali modifiche del Regolamento all’Assemblea;

  • Proporre all’Assemblea le modifiche dello Statuto associativo;

  • Nominare il Comitato Scientifico del Congresso/Convegno Nazionale  annuale;

  • Nominare il Direttore scientifico, Comitato scientifico e Comitato di redazione della rivista e del sito web; i  referees per la valutazione degli articoli da pubblicare.

  • Amministrare il patrimonio della società

  • Deliberare la variazione della sede legale della Società

  • Approvare di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  • Istituire sedi regionali uffici e delegazioni;

  • Nominare due scrutatori, non membri del Consiglio Direttivo, che affiancano il consigliere più anziano in occasione di elezioni.

  • Definisce l’offerta formativa ai propri iscritti

  • Definisce i contenuti da pubblicare sul sito WEB

Spetta al Consiglio Direttivo delegare tali poteri al presidente o ad un consigliere.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:  il Presidente;  il Vice-Presidente; il Segretario generale, il Tesoriere. Le funzioni delle rispettive cariche sono indicate nell’art 19 dello statuto.

Qualsiasi carica associativa  non può essere rinnovata  per più di due mandati consecutivi.

Art. 24 – Segretario  generale 

E’  nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra soggetti esterni. Il Segretario  generale cura il coordinamento tra i soci e il Consiglio Direttivo. Inoltre collabora con il Presidente e il Tesoriere nell’espletamento di tutte le sue funzioni e, in particolare, cura: · la convocazione delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta dei relativi libri;  -supporta il Presidente nella stesura dei verbali delle diverse riunioni della società la tenuta dell’elenco associati e la raccolta dati –  la gestione della Segreteria dell’Associazione, disbrigando la corrispondenza; -i rapporti con i delegati regionali

Il segretario generale può essere supportato da altro consigliere individuato dal Consiglio Direttivo.

In caso d’assenza o impedimento o dimissioni  le funzioni del Segretario generale possono essere demandate dal Consiglio Direttivo   ad altro membro dello stesso. 

Art 25 – Tesoriere

Il Tesoriere collabora con il Presidente e il Segretario nell’espletamento di tutte le sue funzioni e, in particolare,

cura:

· la raccolta delle entrate annuali;

· la gestione dei pagamenti dell’Associazione;

· la tenuta del libro inventari;

· la predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo;

 Art. 26 – Il revisore

E’ nominato dall’Assemblea e rimane in carica 4 esercizi  (il primo per 5)

Egli:

· accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

· effettua le verifiche di cassa e presenta dapprima al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea una propria  relazione sul bilancio.

Art 27 – Collegio dei Probiviri

Il Consiglio Direttivo nomina i  componenti del collegio dei probiviri ed approvati dall’Assemblea, tra i soci  ordinari e fondatori al cui interno viene eletto il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri durano in carica 4 anni  e 5 anni per il primo esercizio ; in caso di dimissioni volontarie il membro mancante viene sostituito.

La carica di Proboviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e non può essere rinnovata  per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri ha una funzione conciliativa con il compito di:

· tentare di dirimere le eventuali controversie tra i Soci o tra uno o più di essi e l’Associazione nel suo  complesso; in quest’ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse davanti all’Assemblea;

· dichiarare decaduto dalla qualità di Socio ai sensi del precedente art. 15, salvo i casi di decadenza automatica.

Il Collegio è tempestivamente convocato dal Presidente ogni volta che venga a conoscenza di eventi che richiedano l’intervento conciliativo. Il Collegio dei Probiviri stabilisce le norme per il proprio funzionamento ritenute di volta in volta più opportune e, dopo aver raccolto tutti gli elementi e sentito le parti eventualmente in contrasto, decide a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta conoscenza dei suddetti eventi. La parte  che richiede l’arbitrato o il parere del Collegio, deve avanzare a questo ultimo una richiesta scritta, indicante esattamente l’oggetto della controversia, che deve essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria di Syrio. Le richieste di opposizione a delibere del Consiglio Direttivo devono essere inoltrate entro 30 giorni dalla loro adozione. L’azione legale potrà essere esperita solo a seguito della motivata richiesta, anche infruttuosa, dell’intervento del Collegio dei Probiviri.

TITOLO V – ATTIVITA’ ASSOCIATIVE

ART. 28  – POSSIBILITA’ ASSOCIATIVE SEZIONI REGIONALI O PLURIREGIONALI OD INTERREGIONALI (AFFILIAZIONE FACOLTATIVA)

Nelle varie regioni od in gruppo  di regioni i Soci possono organizzarsi in Sezioni regionali o pluriregionali che, richiamandosi al presente Statuto, regolano i loro rapporti con SYRIO . mediante specifico accordo.

ART. 29 – SEZIONI COMPLEMENTARI (GRUPPI DI STUDIO, DI RICERCA, DI LAVORO O COMMISSIONI)

Il Consiglio Direttivo di SYRIO o i Soci interessati a particolari argomenti o problemi possono costituire sezioni complementari sotto forma di gruppo di studio, di ricerca e di lavoro o commissioni permanenti, in collegamento anche con gruppi affini di altre società medico-scientifiche. L’istituzione, la durata, l’eventuale regolamento e le principali iniziative di tali sezioni o gruppi o commissioni, che non devono essere in contrasto con gli orientamenti generali di SYRIO devono essere regolati dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Formazione

Il Consiglio Direttivo deve individuare ed evidenziare i percorsi formativi più opportuni ai fini di realizzare gli scopi, nonché il coordinatore o coordinatori  di tale attività  tra i componenti del Consiglio Direttivo.

La società  secondo le leggi vigenti e nel rispetto delle norme  ministeriali in materia di educazione continua,  si avvarrà di collaborazioni esterne all’Associazione, ogni qualvolta lo riterrà opportuno  per organizzare gli eventi formativi.

Art. 31 – Convegno Nazionale

In occasione dell’Assemblea Annuale, ogni anno viene organizzato il Convegno Nazionale, quale momento d’incontro tra il  Direttivo e i soci, necessario sia per informare l’Assemblea delle attività dell’Associazione, sia per definire i programmi futuri.

Il  Consiglio Direttivo individua la sede congressuale ed il nomina un comitato scientifico (CS).

Il consiglio Direttivo d il CS definiscono:

b) temi e relatori per le letture

c) i moderatori delle sessioni  

d) le sessioni di comunicazioni e poster e ne individua i moderatori

e) il formato di presentazione degli abstract

f) modalità di selezione degli abstract

g) contenuti delle varie sessioni di abstract e poster

h) gli sponsor

Art. 32 – Informazione – SITO WEB

Il Consiglio Direttivo predisporrà ogni mezzo ritenuto necessario, ai fini della divulgazione scientifica, formativa e metodologica. Il sito Web dell’Associazione SIRYIO www.syrio.org si propone come servizio informativo per gli iscritti all’Associazione e della popolazione in generale, con lo scopo prevalente di fornire un servizio informativo ai sull’attività associativa, sulla politica sanitaria, sull’organizzazione e sulle varie iniziative scientifico-culturali dell’associazione, nonché di informare il pubblico sulle attività da questa svolte o promosse. Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile della gestione del sito internet dell’Associazione con il compito di gestire e coordinare le attività, anche di diversa natura, che in qualche modo risultano collegate al sito Web. Il Consiglio Direttivo può rivedere l’incarico annualmente. Il Responsabile ha altresì il compito di rappresentare l’Associazione nei rapporti con le ditte informatiche scelte per la fornitura del servizio in argomento. Il sito Web www.siryo.org è di proprietà dell’ASSOCIAZIONE SIRYO. Il Consiglio Direttivo prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività del Sito Web. L’eventuale vendita di spazi pubblicitari dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 31 maggio 2004 in tema di contributi da parte delle industrie farmaceutiche e dei dispositivi medici e in tema di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti da soggetti collegati. Il Consiglio Direttivo può deliberare di concedere spazio in memoria all’interno del sito Web ad Organizzazioni ed Enti pubblici o privati operanti nel campo sanitario, che ne abbiano fatto richiesta scritta, valutandone la congruità con le finalità istituzionali e gli obiettivi comunicativi dell’Associazione. La rivista scientifica deve promuovere la diffusione e quindi il confronto delle conoscenze tra pari che hanno un impatto sulla pratica, sulla formazione e sulla gestione dell’assistenza ostetrica. Il Consiglio Direttivo nomina: – Direttore Responsabile – Direttore Scientifico – Comitato Scientifico – Comitato Di Redazione Il Consiglio Direttivo rivede le nomine annualmente e attua le necessarie sostituzioni La collaborazione con la rivista è da ritenersi a titolo completamente gratuito.

Art. 33 – Ricerca

L’Associazione ha tra i suoi principali obiettivi l’attività di ricerca. Il Consiglio Direttivo stabilirà di volta in volta i programmi, le collaborazioni e le responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi preposti.

Art. 34 – Patrocinio

Gli organizzatori devono inviare alla Segreteria dell’Associazione un programma dettagliato comprendente, oltre alle date di svolgimento del Congresso, il programma del medesimo con gli argomenti dibattuti e i nomi dei relatori prescelti. Poiché ogni richiesta di Patrocinio verrà esaminata nel primo Consiglio Direttivo successivo alla sua presentazione, le domande in argomento dovranno essere inviate con un adeguato anticipo. SIRYO concederà il patrocinio ai seguenti eventi scientifici:

· Corsi di aggiornamento a carattere nazionale o internazionale;

· Congressi internazionali organizzati in Italia da ostetriche;

· Congressi o Convegni organizzati da Accademie Scientifiche, Enti Ospedalieri, Università, Fondazioni Scientifiche riconosciute dalla Stato, e associazioni che hanno mostrato particolare interesse nello sviluppo delle scienze ostetrico-ginecologico-neonatale;

· Altri eventi ritenuti particolarmente rilevanti.

ART. 35  COMITATO SCIENTIFICO E COMITATI DI CONSULENZA E COMMISSIONI


È istituito un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica.
Svolge funzioni di consulenza, indirizzo e valutazione su mandato del Consiglio Direttivo. Viene consultato per le scelte relative agli indirizzi delle linee di ricerca, per le pubblicazioni scientifiche e i lavori della “SYRIO” e ne verifica i risultati.
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra esperti nel settore in cui opera “Syrio”. 
Uno dei componenti assume la funzione di coordinamento con approvazione unanime da parte di tutti i componenti del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.
Possono essere nominate commissioni dal Consiglio Direttivo per svolgere attività di specifico interesse per la Società. Durano in carica fino all’espletamento dell’incarico ricevuto e comunque cessano alla scadenza del Consiglio che li ha nominati; sono costituiti da un massimo di 9 (nove) componenti coordinati da uno o più Coordinatori.
Le Commissioni sono espressione del Consiglio Direttivo “Syrio”, e al Consiglio rispondono direttamente per la loro attività.


Art. 36 – Regole non previste

Per tutto quanto non previsto in questo regolamento ci applicano le norme del Libro I Titolo II del Codice Civile e ogni altra legge vigente in materia.

 

 

Approvato Assemblea degli iscritti Syrio

Torino, 23 giugno 2018

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